LA REGOLA DI SANTA CHIARA

 

I
NEL NOME DEL SIGNORE INCOMINCIA LA FORMA DI VITA DELLE SORELLE POVERE

2750   1La Forma di vita dell’Ordine delle Sorelle Povere, istituita dal beato Francesco, è questa: 2Osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità.

2751   3Chiara, indegna serva di Cristo e pianticella del beatissimo padre Francesco, promette obbedienza e riverenza al signor papa Innocenzo e ai suoi successori, canonicamente eletti e alla Chiesa Romana.

2752   4E, come al principio della sua conversione, insieme alle sue sorelle, promise obbedienza al beato Francesco, così promette di mantenerla inviolabilmente ai suoi successori.

2753   5Le altre sorelle siano tenute ad obbedire sempre ai successori del beato Francesco e a sorella Chiara e alle altre abbadesse, che le succederanno mediante elezione canonica.

II
DI COLORO CHE VOGLIONO ABBRACCIARE QUESTA VITA E COME DEVONO ESSERE RICEVUTE

2754   1Quando qualcuna, per divina ispirazione, verrà a noi con la determinazione di abbracciare questa vita, l’abbadessa sia tenuta a chiedere il consenso di tutte le sorelle, 2e se la maggioranza acconsentirà, la possa accettare, dopo aver ottenuto licenza dal signor cardinale nostro protettore.

2755   3Se le sembra idonea ad essere accettata, la esamini con diligenza, o la faccia esaminare intorno alla fede cattolica e ai sacramenti della Chiesa.

2756   4E se crede tutte queste cose ed è risoluta a confessarle fedelmente e ad osservarle con fermezza sino alla fine; 5e non ha marito, o se l’ha, ha già abbracciato la vita religiosa con l’autorità del vescovo diocesano ed ha già fatto voto di continenza; 6e se, inoltre, non è impedita dall’osservare questa vita da età avanzata o da qualche infermità o deficienza mentale, 7le si esponga diligentemente il tenore della nostra vita.

2757   8E se sarà idonea, le si dica la parola del santo Vangelo: che vada e venda (cfr Mt 19,21) tutte le sue sostanze e procuri di distribuirle ai poveri. 9Se ciò non potesse fare, basta ad essa la buona volontà.

2758   10Si guardino però l’abbadessa e le sue sorelle dal preoccuparsi per le cose temporali di lei, affinché ne disponga liberamente, come le verrà ispirato dal Signore. 11Se tuttavia domandasse consiglio, la indirizzino a persone prudenti e timorate di Dio (cfr At 13,16), col consiglio delle quali vengano distribuiti i suoi beni.

2759   12Poi tosati i capelli in tondo e deposto l’abito secolare, le conceda tre tonache e il mantello. 13 Da quel momento non le è più lecito uscire fuori di monastero, senza un utile, ragionevole, manifesto e approvato motivo.

2760   14Finito poi l’anno della prova, sia ricevuta all’obbedienza, promettendo d’osservare sempre la vita e la forma della nostra povertà. 15Non si conceda a nessuna il velo durante il tempo della prova.

2761   16Le sorelle possono avere anche le mantellette per comodità e convenienza del servizio e del lavoro. 17L’abbadessa poi le provveda di vestimenti con discrezione, secondo la qualità delle persone, i luoghi e i tempi e i paesi freddi, conforme vedrà essere richiesto dalla necessità.

2762   18Le giovanette, accolte in monastero prima della legittima età, siano tosate in tondo 19e, deposto l’abito secolare, indossino un abito da religiosa, come parrà all’abbadessa. 20Raggiunta poi ’età legittima, vestite alla maniera delle altre, facciano la loro professione.

2763   21Ad esse, come alle altre novizie, l’abbadessa assegni con sollecitudine una maestra tra le più assennate del monastero, 22la quale le istruisca con cura intorno al modo di vivere santamente da religiose e alle oneste costumanze secondo la forma della nostra professione. 23Le medesime norme si osservino nell’esame e nell’accettazione delle sorelle che presteranno il loro servizio fuori del monastero; esse però potranno usare calzature.

2764   24Non si ammetta nessuna a dimorare con noi in monastero se non sia stata ricevuta secondo la forma della nostra professione.

2765   25E per amore del santissimo Bambino, ravvolto in poveri pannicelli e adagiato nel presepio (cfr Lc 2,7) e della sua santissima Madre, ammonisco, prego caldamente ed esorto le mie sorelle a vestire sempre indumenti vili.

III
DELL'UFFICIO DIVINO E DEL DIGIUNO. DELLA CONFESSIONE E COMUNIONE

2766   1Le sorelle che sanno leggere celebrino l’ufficio divino secondo la consuetudine dei frati minori e perciò potranno avere i breviari, leggendo senza canto. 2 Se qualcuna, per un motivo ragionevole, a volte non potesse recitare leggendo le sue Ore, le sia lecito dire i Pater noster, come le altre sorelle.

2767   3Quelle invece che non sanno leggere, dicano ventiquattro Pater noster per il Mattutino, cinque per le Lodi; 4per prima, terza, sesta e nona, per ciascuna di queste Ore, sette; per il Vespro dodici; per Compieta sette. 5Inoltre dicano ancora per i defunti sette Pater noster con il Requiem per il Vespro e dodici per il Mattutino, 6 quando le sorelle che sanno leggere sono tenute a recitare l’Ufficio dei morti. 7 Alla morte poi di una sorella del nostro monastero, dicano cinquanta Pater noster.

2768   8Le Sorelle digiunino in ogni tempo. 9Ma nel Natale del Signore, in qualunque giorno cada, possano rifocillarsi due volte. 10Con le giovanette, le deboli e le sorelle che servono fuori del monastero, si dispensi misericordiosamente, come parrà all’abbadessa. 11Ma in tempo di manifesta necessità, le sorelle non siano tenute al digiuno corporale.

2769   12Si confessino almeno dodici volte l’anno, con licenza dell’abbadessa. 13E devono guardarsi allora dal frammischiare altri discorsi che non facciano al caso della confessione e della salute dell’anima.

2770   14Si comunichino sette volte l’anno, cioè: nel Natale del Signore, nel Giovedì santo, nella Resurrezione del Signore, nella Pentecoste, nell’Assunzione della beata Vergine, nella festa di san Francesco e nella festa d’Ognissanti.

2771   15Per comunicare le sorelle, sia sane che inferme, è lecito al cappellano celebrare all’interno.

IV
DELLA ELEZIONE E DELL'UFFICIO DI ABBADESSA.
DEL CAPITOLO, DELLE RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DELLE DISCRETE

2772   1Nella elezione dell’abbadessa le sorelle siano tenute ad osservare la forma canonica.

2773   2Esse poi procurino con sollecitudine di avere il ministro generale o provinciale dell’Ordine dei frati minori, 3il quale mediante la parola di Dio le disponga alla perfetta concordia e alla utilità comune nella elezione da farsi.

2774   4E non si elegga se non una professa. 5E se fosse eletta una non professa o venisse data in altro modo, non le si presti obbedienza se prima non avrà fatta la professione della forma della nostra povertà. 6Alla sua morte, si faccia l’elezione di un’altra abbadessa.

2775   7E se talora sembrasse alla generalità delle sorelle che la predetta non fosse idonea al servizio e alla comune utilità di esse, 8le dette sorelle siano tenute ad eleggerne, quanto prima possono e nel modo sopraddetto, un’altra per loro abbadessa e madre.

2776   9L’eletta poi consideri qual carico ha accettato sopra di sé e a Chi deve rendere conto (cfr Mt 12,36; Eb 13,17) del gregge affidatole. 10Si studi anche di presiedere alle altre più per virtù e santità di vita che per ufficio, affinché le sorelle, provocate dal suo esempio, le obbediscano più per amore che per timore.

2777   11Si guardi dalle amicizie particolari, affinché non avvenga che, amando alcune più delle altre, rechi scandalo a tutte.

2778   12Consoli le afflitte. Sia ancora l’ultimo rifugio delle tribolate (Sal 31,7) perché, se mancassero presso di lei i rimedi di salute, non abbia a prevalere nelle inferme il morbo della disperazione.

2779   13Conservi la vita comune in tutto, ma specialmente in chiesa, in dormitorio, in refettorio, nell’infermeria e nelle vesti. 14E ciò è tenuta a fare allo stesso modo anche la sua vicaria.

2780   15L’abbadessa sia tenuta a convocare a Capitolo le sue sorelle, almeno una volta la settimana. 16Ivi, tanto lei quanto le sorelle debbano accusarsi umilmente delle comuni e pubbliche mancanze e negligenze. 17Ivi ancora discuta con le sue sorelle circa le cose da fare per la utilità e il bene del monastero. 18Spesso infatti il Signore manifesta ciò che è meglio al più piccolo.

2781   19Non si contragga alcun debito grave, se non di comune consenso delle sorelle e per manifesta necessità, e questo per mezzo del procuratore. 20Si guardi poi l’abbadessa con le sue sorelle dal ricevere alcun deposito in monastero, 21poiché da ciò nascono spesso disturbi e scandali.

2782   22Allo scopo di conservare l’unità della scambievole carità e della pace, tutte le responsabili dell’ufficio del monastero vengano elette di comune consenso di tutte le sorelle. 23E nello stesso modo si eleggano almeno otto sorelle delle più assennate, del consiglio delle quali l’abbadessa è obbligata a servirsi in ciò che è richiesto dalla forma della nostra vita. 24Se qualche volta sembrasse utile e conveniente, le sorelle possano anche e debbano rimuovere le responsabili e le discrete ed eleggerne altre al loro posto.

V
DEL SILENZIO, DEL PARLATORIO E DELLA GRATA

2783   1Le sorelle osservino il silenzio dall’ora di compieta fino a terza, eccettuate le sorelle che prestano servizio fuori del monastero. 2Osservino ancora silenzio continuo in chiesa, in dormitorio e in refettorio soltanto quando mangiano. 3Si eccettua l’infermeria, dove, per sollievo e servizio delle ammalate, sarà sempre permesso alle sorelle di parlare con moderazione. 4 Possano tuttavia, sempre e ovunque, comunicare quanto è necessario, ma con brevità e sottovoce.

2784   5Non sia lecito alle sorelle accedere al parlatorio o alla grata, senza licenza dell’abbadessa o della sua vicaria; 6e quelle che ne hanno licenza, non ardiscano parlare nel parlatorio, se non alla presenza e ascoltate da due sorelle.

2785   7Non presumano poi di recarsi alla grata, se non siano presenti, assegnate dall’abbadessa o dalla vicaria, almeno tre di quelle otto discrete che furono elette da tutte le sorelle come Consiglio dell’abbadessa. 8Questa forma nel parlare siano tenute ad osservarla per conto proprio anche l’abbadessa e la sua vicaria. 9E quanto si è detto per la grata avvenga molto di rado; alla porta poi non si faccia in nessun modo. 10A detta grata sia applicata dalla parte interna un panno, che non sia tolto se non quando si predica la divina parola o alcuna parli a qualcuno. 11Abbia inoltre una porta di legno, ben difesa da due differenti serrature in ferro, da imposte e chiavistelli, 12affinché, specialmente di notte, sia chiusa con due chiavi, una delle quali la tenga l’abbadessa e l’altra la sacrestana; 13e rimanga sempre chiusa, fuorché quando si ascolta il divino ufficio e per i motivi sopra esposti. 14Non è lecito assolutamente a nessuna parlare ad alcuno alla grata prima della levata del sole o dopo il tramonto.

2786   15Al parlatorio poi, vi sia sempre, dalla parte interna, un panno che non deve essere rimosso per nessun motivo. 16Durante la quaresima di san Martino e la quaresima maggiore nessuna parli al parlatorio, 17se non al sacerdote per motivo di confessione o di altra manifesta necessità. Ciò è riservato alla prudenza dell’abbadessa o della sua vicaria.

VI
LE PROMESSE DEL BEATO FRANCESCO E DEL NON AVERE POSSEDIMENTI

2787   1Dopo che l’altissimo Padre celeste si degnò illuminare l’anima mia mediante la sua grazia perché, seguendo l’esempio e gli insegnamenti del beatissimo padre nostro Francesco, io facessi penitenza, poco tempo dopo la conversione di lui, liberamente, insieme con le mie sorelle, gli promisi obbedienza.

2788   2Il beato padre, poi, considerando che noi non temevamo nessuna povertà, fatica, tribolazione, umiliazione e disprezzo del mondo, che anzi l’avevamo in conto di grande delizia, mosso da paterno affetto, scrisse per noi la forma di vita in questo modo: 3«Poiché per divina ispirazione vi siete fatte figlie e ancelle dell’altissimo sommo Re, il Padre celeste, e vi siete sposate allo Spirito Santo, scegliendo di vivere secondo la perfezione del santo Vangelo, voglio e prometto, da parte mia e dei miei frati, di avere sempre di voi, come di loro, attenta cura e sollecitudine speciale».

2789   5Ciò che egli con tutta fedeltà ha adempiuto finché visse, e volle che dai frati fosse sempre adempito.

2790   6E affinché non ci allontanassimo mai dalla santissima povertà che abbracciammo, e neppure quelle che sarebbero venute dopo di noi, poco prima della sua morte di nuovo scrisse per noi la sua ultima volontà con queste parole: 7«Io, frate Francesco piccolino, voglio seguire la vita e la povertà dell’altissimo Signore nostro Gesù Cristo e della sua santissima Madre, e perseverare in essa sino alla fine (cfr Mt 10,22). 8E prego voi, mie signore e vi consiglio che viviate sempre in questa santissima vita e povertà. 9E guardatevi molto bene dall’allontanarvi mai da essa in nessuna maniera per l’insegnamento o il consiglio di alcuno».

2791   10E come io, insieme con le mie sorelle, sono stata sempre sollecita di mantenere la santa povertà che abbiamo promesso al Signore Iddio e al beato Francesco, 11così le abbadesse che mi succederanno nell’ufficio e tutte le sorelle siano tenute ad osservarla inviolabilmente fino alla fine: 12a non accettare, cioè, né avere possedimenti o proprietà né da sé, né per mezzo di interposta persona, 13e neppure cosa alcuna che possa con ragione essere chiamata proprietà, 14se non quel tanto di terra richiesto dalla necessità, per la convenienza e l’isolamento del monastero; 15ma quella terra sia coltivata solo a orto per il loro sostentamento.

VII
DEL MODO DI LAVORARE

2792   1Le sorelle alle quali il Signore ha dato la grazia di lavorare, lavorino, dopo l’ora di terza, applicandosi a lavori decorosi e di comune utilità, con fedeltà e devozione, 2in modo tale che, bandito l’ozio, nemico dell’anima, non estinguano lo spirito della santa orazione e devozione (cfr 1Ts 5,19), al quale tutte le altre cose temporali devono servire.

2793   3E l’abbadessa o la sua vicaria sia tenuta ad assegnare in capitolo, davanti a tutte, il lavoro che ciascuna dovrà svolgere con le proprie mani. 4Ci si comporti allo stesso modo quando qualche persona mandasse delle elemosine, affinché si preghi in comune per lei.

2794   5E tutte queste cose vengano distribuite dall’abbadessa o dalla sua vicaria col consiglio delle discrete a comune utilità.

VIII
CHE LE SORELLE NON SI APPROPRINO DI NULLA. DEL CHIEDERE L'ELEMOSINA E DELLE SORELLE AMMALATE

2795   1Le sorelle non si approprino di nulla, né della casa, né del luogo, né d’alcuna cosa, 2e come pellegrine e forestiere in questo mondo (cfr Sal 38,13; 1Pt 2,11), servendo al Signore in povertà e umiltà, con fiducia mandino per la elemosina. 3E non devono vergognarsi, poiché il Signore si fece per noi povero in questo mondo (cfr 2Cor 8,9). 4È questo quel vertice dell’altissima povertà (cfr 2Cor 8,2), che ha costituito voi, sorelle mie carissime, eredi e regine del regno dei cieli, vi ha reso povere di sostanze, ma ricche di virtù (cfr Mt 5,3; Lc 6,20). 5Questa sia la vostra parte di eredità, che introduce nella terra dei viventi (cfr Sal 141,6). 6Aderendo totalmente ad essa, non vogliate mai, sorelle dilettissime, avere altro sotto il cielo, per amore del Signore nostro Gesù Cristo e della sua santissima Madre.

2796   7Non sia lecito ad alcuna sorella mandare lettere, o ricevere o dare cosa alcuna fuori del monastero, senza licenza dell’abbadessa. 8Né sia lecito tenere cosa alcuna che non sia stata data o permessa dall’abbadessa. 9Che se le venga mandato qualche cosa dai parenti o da altri, l’abbadessa gliela faccia consegnare. 10La sorella poi, se ne ha bisogno, la possa usare; se no, né faccia parte caritatevolmente alla sorella che ne ha bisogno. 11Se poi le fosse stato mandato del denaro, l’abbadessa, con consiglio delle discrete, le faccia procurare ciò di cui ha bisogno.

2797   12Riguardo alle sorelle ammalate, l’abbadessa sia fermamente tenuta, da sé e per mezzo delle altre sorelle, a informarsi con sollecitudine di quanto richiede la loro infermità, sia quanto a consigli, sia quanto ai cibi ed alle altre necessità, 13e a provvedere con carità e misericordia, secondo la possibilità del luogo. 14Poiché tutte sono tenute a provvedere e a servire le loro sorelle ammalate, come vorrebbero essere servite esse stesse nel caso che incorressero in qualche infermità.

2798   15L’una manifesti all’altra con confidenza la sua necessità. 16E se una madre ama e nutre la sua figlia carnale, con quanta maggiore cura deve una sorella amare e nutrire la sua sorella spirituale!.

2799   17Quelle che sono inferme, potranno usare pagliericci e avere guanciali di piuma sotto il capo; 18e quelle che hanno bisogno di calze e di materasso di lana, ne possano usare. 19Le suddette inferme, poi, quando vengono visitate da quelli che entrano nel monastero, possano, ciascuna per proprio conto, rispondere brevemente con qualche buona parola a chi rivolge loro la parola.

2800   20Le altre sorelle, invece, che pur ne hanno licenza, non ardiscano parlare a quelli che entrano nel monastero, se non alla presenza e ascoltate da due discrete, designate dall’abbadessa o dalla sua vicaria. 21Questa forma nel parlare siano tenute ad osservarla anche l’abbadessa e la sua vicaria.

IX
DELLA PENITENZA DA IMPORRE ALLE SORELLE CHE PECCANO,
E DELLE SORELLE CHE PRESTANO SERVIZIO FUORI DEL MONASTERO

2801   1Se qualche sorella, per istigazione del nemico, avrà peccato mortalmente contro la forma della nostra professione e, ammonita due o tre volte dall’abbadessa o da altre sorelle, 2non si sarà emendata, mangi per terra pane e acqua in refettorio, alla presenza di tutte le sorelle, tanti giorni quanti sarà stata contumace, 3e, se l’abbadessa lo riterrà necessario, sia sottoposta a pena anche più grave. 4Frattanto, finché rimarrà ostinata, si preghi affinché il Signore disponga il suo cuore a penitenza.

2802   5Tuttavia, l’abbadessa e le sue sorelle si guardino dallo adirarsi e turbarsi per il peccato di alcuna, 6perché l’ira e il turbamento impediscono la carità in se stesse e nelle altre.

2803   7Se accadesse, il che non sia, che fra una sorella e l’altra sorgesse talvolta, a motivo di parole o di segni, occasione di turbamento e di scandalo, 8quella che fu causa di turbamento, subito, prima di offrire davanti a Dio l’offerta della sua orazione (cfr Mt 5,23), non soltanto si getti umilmente ai piedi dell’altra domandando perdono, 9ma anche con semplicità la preghi di intercedere per lei presso il Signore perché la perdoni. 10L’altra poi, memore di quella parola del Signore: “Se non perdonerete di cuore, nemmeno il Padre vostro celeste perdonerà a voi (Mt 6,15; 18,35), 11perdoni generosamente alla sua sorella ogni offesa fattale”.

2804   12Le sorelle che prestano servizio fuori del monastero, non rimangano a lungo fuori, se non lo richieda una causa di manifesta necessità. 13E devono andare per via con onestà e parlare poco, affinché possano essere sempre motivo di edificazione per quanti le vedono. 14E si guardino fermamente dall’avere rapporti o incontri sospetti con alcuno. 15Né facciano da madrine a uomini o donne, affinché per queste occasioni non nasca mormorazione o turbamento.

2805   16Non ardiscano riportare in monastero le chiacchiere del mondo. 17E di quanto si dice o si fa dentro siano tenute a non riferire fuori del monastero nulla che possa provocare scandalo. 18Se capitasse a qualcuna di mancare in queste due cose, per semplicità, spetta alla prudenza dell’abbadessa imporle con misericordia la penitenza. Se invece lo facesse per cattiva consuetudine, l’abbadessa, secondo la qualità della colpa, col consiglio delle discrete le imponga una penitenza.

X
DELLA AMMONIZIONE E CORREZIONE DELLE SORELLE

2806   1L’abbadessa ammonisca e visiti le sue sorelle e le corregga con umiltà e carità, non comandando loro cosa alcuna che sia contro la sua anima e la forma della nostra professione.

2807   2Le sorelle suddite, poi, ricordino che hanno rinunciato alla propria volontà per amore di Dio. 3Quindi siano fermamente tenute a obbedire alle loro abbadesse in tutte le cose che hanno promesso al Signore di osservare e che non sono contrarie all’anima e alla nostra professione.

2808   4L’abbadessa poi, usi verso di loro tale familiarità che possano parlarle e trattare con lei come usano le padrone con la propria serva, 5poiché così deve essere, che l’abbadessa sia la serva di tutte le sorelle.

2809   6Ammonisco poi, ed esorto nel Signore Gesù Cristo, che si guardino le sorelle da ogni superbia, vanagloria, invidia, avarizia, cura e sollecitudine di questo mondo, dalla detrazione e mormorazione, dalla discordia e divisione (cfr Mt 13,22; Lc 12,15; 21,34).

2810   7Siano invece sollecite di conservare sempre reciprocamente l’unità della scambievole carità, che è il vincolo della perfezione.

2811   8E quelle che non sanno di lettere, non si curino di apprenderle, 9 ma attendano a ciò che soprattutto debbono desiderare: avere lo Spirito del Signore e la sua santa operazione, 10 a pregarlo sempre con cuore puro e ad avere umiltà, pazienza nella tribolazione e nella infermità, 11 e ad amare quelli che ci perseguitano, riprendono e accusano, 12 perché dice il Signore: “Beati quelli che soffrono persecuzione a causa della giustizia, poiché di essi è il regno dei cieli (Mt 5,10). 13 Chi persevererà sino alla fine, questi sarà salvo (Mt 10,22)”.

XI
DELLA CUSTODIA DELLA CLAUSURA

2812   1La portinaia sia matura come condotta e prudente, e sia di età conveniente. Di giorno rimanga ivi in una celletta aperta, senza uscio. 2Le si assegni anche una compagna idonea, la quale, quando ci sarà bisogno, faccia in tutto le sue veci.

2813   3La porta sia ben difesa da due differenti serrature in ferro, da imposte e chiavistelli, 4affinché, specialmente di notte, sia chiusa con due chiavi, una delle quali la tenga la portinaia, l’altra l’abbadessa. 5E di giorno non si lasci mai senza custodia e sia stabilmente chiusa a chiave. 6Badino poi, con ogni diligenza e procurino che la porta non rimanga mai aperta, se non il minimo possibile secondo la convenienza. 7E non si apra affatto a chiunque voglia entrare, ma solo a coloro cui sia stato concesso dal sommo pontefice o dal nostro signor cardinale.

2814   8E non permettano che alcuno entri in monastero prima della levata del sole, né vi rimanga dopo il tramonto, se non l’esiga una causa manifesta, ragionevole e inevitabile. 9Qualora per la benedizione dell’abbadessa, o per la consacrazione a monaca di qualche sorella, o per qualche altro motivo, venga concesso a qualche vescovo di celebrare la messa nell’interno del monastero, si accontenti del minor numero possibile di compagni e ministri che siano di buona fama.

2815   10Quando poi fosse necessario introdurre nel monastero qualcuno per compiervi dei lavori, l’abbadessa con sollecitudine ponga alla porta una persona adatta, 11che apra solo agli addetti ai lavori e non ad altri. 12Tutte le sorelle si guardino, allora, con somma diligenza, che non siano vedute da coloro che entrano.

XII
DEL VISITATORE,DEL CAPPELLANO E DEL CARDINALE PROTETTORE

2816   1Il nostro visitatore sia sempre dell’Ordine dei frati minori, secondo la volontà e il mandato del nostro cardinale. 2E sia tale che se ne conosca bene l’integrità di vita. 3Sarà suo compito correggere, tanto nel capo che nelle membra, le mancanze commesse contro la forma della nostra professione. 4Egli, stando in luogo pubblico, donde possa essere veduto dalle altre, potrà parlare a molte o a ciascuna in particolare, secondo riterrà più conveniente, di ciò che spetta all’ufficio della visita.

2817   5Chiediamo anche in grazia, allo stesso Ordine, un cappellano con un compagno chierico, di buona fama, discreto e prudente, e due frati laici, amanti del vivere santo e onesto, 6in aiuto alla nostra povertà, come abbiamo avuto sempre misericordiosamente dal predetto Ordine dei frati minori; 7e questo per amore di Dio e del beato Francesco.

2818   8Al cappellano non sia lecito entrare in monastero senza il compagno. 9Ed entrando, stiano in luogo pubblico così che possano vedersi l’un l’altro ed essere veduti dagli altri. 10È loro lecito entrare per la confessione delle inferme che non potessero recarsi in parlatorio, per comunicare le medesime, per l’Unzione degli infermi, per la raccomandazione dell’anima. 11Per le esequie poi, e le messe solenni dei defunti, o per scavare o aprire la sepoltura, o anche per rassettarla, possano entrare persone idonee a sufficienza, secondo il prudente giudizio dell’abbadessa.

2819   12Inoltre le sorelle siano fermamente tenute ad avere sempre come governatore, protettore e correttore, quel cardinale della santa Chiesa romana che sarà stato assegnato ai frati minori dal signor Papa;

2820   13affinché, suddite sempre e soggette ai piedi della stessa santa Chiesa, salde nella fede (cfr Col 1,23) cattolica, osserviamo in perpetuo la povertà e l’umiltà del Signore nostro Gesù Cristo e della sua santissima Madre, e il santo Vangelo, come abbiamo fermamente promesso. Amen.

2821   14Dato a Perugia, il 16 settembre, I’anno decimo del pontificato del signor papa Innocenzo IV.

2822   15Pertanto a nessuno sia lecito invalidare questa scrittura della nostra conferma od opporvisi temerariamente. 16 Se qualcuno poi presumerà di attentarlo, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio onnipotente e dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo. Dato in Assisi, il 9 agosto, l’anno undicesimo del nostro pontificato.